Le scadenze fiscali per la partita IVA, a prescindere dalle particolarità di ogni regime, sono grossomodo due: la dichiarazione dei redditi percepiti e il pagamento delle imposte secondo quanto verrà disposto dal modello F24 e dal consulto con il commercialista. In particolare ci riferiamo a scadenze fiscali e oneri che riguardano la dichiarazione del fatturato dell’anno precedente e il saldo di quanto dovuto rispetto al medesimo anno di imposta.

Regimi fiscali e tasse dovute

Dobbiamo innanzitutto distinguere i regimi ordinari da quelli forfettari dove i primi sono soggetti a imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il regime forfettario, invece, prevede una tassazione sostitutiva unica (pari al 15%) basata sul codice Ateco e sul coefficiente che determinerà la parte di reddito imponibile sulla quale si calcola quanto dovuto.

La gestione di una partita IVA non è complessa come potresti pensare perché sebbene si caratterizzi da una serie di adempimenti e termini fiscali che potresti reputare “ostici” richiede semplicemente pianificazione e organizzazione.
Se stai pensando di aprire partita iva ti consigliamo di visitare questa pagina web per tutte le informazioni necessarie mentre, qui di seguito, troverai alcune informazioni utili a comprendere meglio la questione delle scadenze che dovrai onorare.

La dichiarazione dei redditi

Iniziamo con la dichiarazione dei redditi, ovvero quel documento che deve essere presentato da titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, professionale o artistica.

Deve essere presentata, in forma telematica, entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno di imposta. La dichiarazione in forma cartacea, invece, potrà essere consegnata tra il 2 giugno ed il 30 giugno.

L’IVA

L’imposta sul valore aggiunto riguarda solo i regimi ordinari ed è pari al 22%. Questa si distingue in IVA a credito e IVA a debito.
La prima è quella che il professionista paga per ogni spesa effettuata nell’ambito della sua attività mentre, la seconda, è quella che applica a chi richiede i suoi beni o servizi.

Ogni anno, nel mese di febbraio, viene conteggiato il saldo tra IVA a credito ed IVA a debito e l’importo eventualmente da pagare verrà distribuito su acconti trimestrali o saldato in un’unica soluzione a giugno.

L’IRPEF

Si tratta dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Mentre i lavoratori a contratto sono tenuti a versarla mensilmente tramite trattenute in busta paga, gli autonomi con partita IVA ordinaria, che opera in forma di libero professionista o ditta individuale, sono obbligati a pagarla tramite un modello F24 nelle forme di acconto e saldo.

È un’imposta progressiva la cui aliquota dipende dallo scaglione di reddito percepito durante l’anno precedente. Generalmente la sua scadenza coincide con il 30 giugno di ogni anno ma potrebbero esserci variazioni in base alla cassa di gestione, all’ATECO e alle direttive governative per le attività colpite dal Covid.

L’IRES

L’IRES è l’imposta sul reddito delle società, per cui compete alle partite IVA che hanno costituito SPA, Sapa, Srl, Società Cooperative, Società di Mutua Assicurazione, Trust ed Enti.

L’IRES corrisponde al 24% del reddito della società al quale vengono sottratte specifiche spese in base alla forma giuridica e all’Ateco. Questa viene saldata in unica rata a giugno (con possibili proroghe in base a regime, ATECO e forma giuridica) o in due rate da saldare entro la fine di novembre dello stesso anno.

L’IRAP

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive è il tributo annuale che le imprese in forma di Spa, Srl, Sapa, Snc e Sas devono versare alla propria regione.
Questa tassa non si applica alle partite IVA che lavorano in qualità di liberi professionisti, lavoratori autonomi e ditte individuali.

L’IRAP si suddivide in acconto per l’anno successivo e saldo dell’anno precedente, con scadenze che solitamente ricadono a giugno e a novembre dell’anno corrente. Le date sono variabili in base al tipo di regime o di forma giuridica ma, di norma, coincidono con 30 giugno e 30 novembre ma, anche in questo caso, suggeriamo vivamente di verificare il proprio caso specifico.

Le partite IVA agevolate: scadenze e funzionamento

La partita IVA in regime forfettario è nata per semplificare enormemente questo processo perché consiste nell’applicazione di un coefficiente in base al tipo di attività esercitata.
Grazie a questo coefficiente, l’Agenzia effettua un calcolo, per l’appunto, forfettario e determinerà l’imposta da versare che è nota come “sostitutiva”. Anziché conteggiare tributo per tributo quanto dovuto dal contribuente viene inviata un’imposta omni-comprensiva di tutte le tasse agevolata al 15%.

Questo regime, tuttavia, non permette di scalare dalle imposte le spese sostenute nell’arco dell’attività professionale e prevede limiti di compenso fissati a 65.000 euro. Per il regime forfettario le scadenze fiscali sono identiche a quelle degli altri regimi dal momento che distingue due fasi obbligatorie a cui attenersi: quella della dichiarazione e quella del saldo delle imposte dovute. Il saldo delle imposte dovute avviene in un’unica soluzione attraverso l’imposta sostitutiva pari al 15% dell’imponibile entro il 30 giugno (probabilmente con proroga al 31 luglio) e 30 novembre.

La gestione delle scadenze

Le partite IVA ordinarie e quelle forfettarie, a prescindere da dilazioni e rateizzazioni specifiche sono soggette ad acconto e saldo delle imposte. Questo significa che a metà anno versano il saldo dell’anno precedente mentre, a fine anno, versano l’acconto per quello successivo. Qualora il fatturato variasse significativamente e l’acconto fosse superiore a quanto effettivamente guadagnato verrà eseguito il ricalcolo attraverso lo strumento di compensazione del credito di imposta.

Cosa succede alle partite IVA in ritardo con le scadenze fiscali?

In questi casi l’Agenzia delle Entrate ammette diverse soluzioni che sono note con il termine di “ravvedimento”. In base al caso specifico verrà predisposto un piano di rientro al quale verrà applicato un tasso di interesse di mora per il ritardo variabile in base al lasso di tempo trascorso dopo la scadenza del termine.

Come ben spiegato sul sito dell’Agenzia delle Entrate in materia di ravvedimento operoso errori, omissioni e versamenti carenti possono essere regolarizzati spontaneamente. Le sanzioni sono ridotte in alcuni casi specifici e secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 158 del 2015.