RACKET O PIZZO
È l’intimidazione criminale nei confronti dell’operatore economico e di chi detiene la proprietà di un’azienda che produce reddito.
Tale forma di estorsione si caratterizza per l’adozione da parte dell’estorsore di una strategia di minaccia ed intimidazione volta ad intimorire l’operatore senza eliminarlo perché costituisce fonte di reddito.
Altro modus operandi dell’estorsore è quello di offrire la protezione dell’organizzazione criminale in cambio del pagamento periodico di somme di denaro che costituiscono il pizzo.
USURA (ART. 644 C.P)
CONCESSIONE DI UN PRESTITO AD UN TASSO DI INTERESSI ILLECITO.
E’ usurario detto anche strozzino o cravattaro chi concede un prestito ad un tasso di interessi illecito, sfruttando il bisogno di denaro di un soggetto per procacciarsi un forte guadagno illecito.
- Necessità di denaro
- Offerta di denaro, che appare alla vittima come unica alternativa immediata per superare il momento di difficoltà;
- Il tasso per essere illecito deve superare il cd tasso soglia rilevato ogni tre mesi dal ministero dell’economia e delle finanze e pubblicato sulla gazzetta ufficiale (differenziato in relazione ai vari tipi di operazioni creditizie). Il tasso soglia si calcola aumentando di ¼ il tasso effettivo globale medio (TEGM) aumentato ancora di un margine di4 punti percentuali. Esempio: se il tegm è 4% devo sommare al 4% €. 1,00 (che sarebbe il 25% di 4) + 4 punti percentuali = 9,00 euro è il tasso soglia usura; se il tegm è del 10% devo sommare 2,50 (il 25%di 10) + 4 punti percentuali = 16,50 è il tasso soglia usura. La differenza tra tra tasso soglia e tasso effettivo globale medio non può superare 8 punti.
Si ricordi che il TEGB si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. Risulta dalla rilevazione effettuata ogni 3 mesi dalla Banca d’Italia per conto del Ministero. Le tabelle sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale e nel sito della banca d’Italia e del Ministero
L’USURA TRA E LA SUA FORZA DA SITUAZIONI IN CUI PICCOLE IMPRESE E NUCLEI FAMILIARI HANNO DIFFICOLTA’ DI ACCESSO ALLA LIQUIDITA’.
La criminalità organizzata ha fatto dell’usura uno dei punti di forza della propria organizzazione mettendo a disposizione di terzi bisognosi di denaro parte del denaro frutto di attività illecite (esempio proveniente dal traffico di stupefacenti, contrabbando ed estorsione).
Nel mirino degli usurai finiscono piccoli e medi commercianti bisognosi a tal punto di liquidità che finiscono per soggiacere a condizioni di restituzione del prestito insostenibili.
Il passo successivo e inevitabile sarà la cessione dell’attività commerciale o la perdita delle quote di maggioranza della stessa in favore delle organizzazioni criminali.
Si determina un’alterazione degli squilibri dei mercati commerciali e delle regole di equa concorrenzialità in quanto l’usuraio investendo nell’attività imprenditoriale capitali di proventi illeciti è in grado di offrire prodotti e servizi sottocosto.
PER CONTRASTARE I PREDETTI FENOMENI ESTORSIVI
- Da un lato sono previste azioni e misure repressive nei confronti di coloro che gestiscono le attività illegali ad es inasprimento pene per gli usurai e previsione del sequestro e della confisca dei beni;
- Dall’altro il sostegno delle istituzioni alle vittime e delle associazioni del terzo settore impegnate in progetti di accompagnamento per chi si ribella.
MISURE DI SOSTEGNO PER L’USURA
FONDO DI PREVENZIONE PER L’USURA
Attraverso tale garanzia il Ministero concede ogni anno ad associazioni e confidi (consorzi di imprese costituiti dai rappresentanti delle categorie produttive) nonché alle Fondazioni Antiusura milioni di euro per promuovere e garantire alle banche i finanziamenti a favore di aziende e famiglie a rischio di usura.
Tale misura consiste pertanto nell’erogazione di contributi a favore di fondi speciali costituiti dai confidi ai quali si rivolgono normalmente gli operatori economici e dalle fondazioni antiusura riconosciute ed iscritte in apposito elenco alle quali si rivolgono prevalentemente le famiglie.
L’usura tra e la sua forza da situazioni in cui piccole imprese e nuclei familiari hanno difficoltà di accesso alla liquidità.
In tal senso la suddetta garanzia statale che favorisce l’accensione di prestiti del circuito bancario SERVE A PREVENIRE LA ESCLUSIONE FINANZIARIA DEI SOGGETTI DEBOLI CHE SENZA UNA FORTE GARANZIA RISCHIEREBBERO DI DIVENIRE PREDA DEI
CANALI ILLEGALI DEL CREDITO
PER IL RACKET
FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LE VITTIME DEL RACKET
Lo Stato incoraggia chi decide di ribellarsi risarcendo i soggetti che abbiano subito danni alla persona o alla propria impresa da attività estorsive laddove abbiano deciso di collaborare con le istituzioni per combattere il fenomeno o anche smettere di pagare il pizzo. L’elargizione corrisposta a titolo di risarcimento consentirà alle vittime di riprendere la loro attività.
La materia è di competenza del Commissario Straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura nominato, su proposta del Ministro dell’Interno, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, tra persone di comprovata esperienza nell’attività di contrasto ai fenomeni estorsivi.
In ogni prefettura è presente un referente pronto a fornire informazioni e dare sostegno nella preparazione della domanda di accesso al fondo.
Le associazioni ed organizzazioni di assistenza alle vittime del racket sono iscritte in un apposito elenco tenuto dalla prefettura della provincia in cui operano.
USURA
Autore del reato colui che SI FA DARE O PROMETTERE,
IN CAMBIO DI DENARO O ALTRA UTILITA’ INTERESSI O VANTAGGI USURAI.
La pena è della reclusione da 2 a 10 anni e la multa da euro 5.000,00 a 30.000,00
È competente il Tribunale collegiale, si procede d’ufficio, l’arresto è facoltativo ed il fermo consentito.
È reato comune, di mera condotta, di pericolo, a forma libero. Elemento soggettivo il dolo generico.
L’oggetto giuridico della norma è costituito dall’inviolabilità del patrimonio oltre che della libertà di autodeterminazione negoziale dell’individuo
L’INCISO ALTRA UTILITA’ descrive il fenomeno della cd USURA REALE: la prestazione dell’agente può consistere non solo nel denaro ma in qualsiasi utilità es una cosa mobile o immobile o una prestazione di energie umane ovvero di servizi o attività professionali es le parcelle dei professionisti il medico che per il suo intervento chiede un compenso eccessivo, corrispettivi per polizze assicurative sproporzionati ai prezzi di mercato o anche un canone di locazione sproporzionato collegato allo stato di bisogno del fruitore del servizio.
La prestazione usuraia si consuma nel momento della pattuizione degli interessi o vantaggi usurai non essendo necessario che siano effettivamente riscossi.
Mediazione usuraia
E’ altresì punito chi, fuori del caso di concorso nel primo comma, PROCURA A TALUNO UNA SOMMA DI DENARO, facendosi dare o promettere PER LA MEDIAZIONE UN COMPENSO USURAIO.
La mediazione usuraia si consuma nel momento della ricezione del denaro da parte della vittima accompagnata dalla promessa di un compenso usuraio per la mediazione.
Quando gli interessi sono usurai USURARIETA’ IN CONCRETO
Indipendentemente dal superamento del limite fissato dalla legge sono usurari gli interessi (o vantaggi o compensi) anche inferiori a tale limite che avuto riguardo
alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari risultano SPROPORZIONATI
RISPETTO ALLA PRESTAZIONE DELL’AGENTE (di denaro o altra utilità) OVVERO ALL’OPERA DI MEDIAZIONE
Quando chi li ha dati o promessi si trova in condizione di difficoltà economica o finanziaria.
L’usurarietà in concreto viene dunque valutata dal giudice a prescindere dal tasso legale qualora ricorrano due presupposti:
- Difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo
- Sproporzione interessi pattuiti rispetto alle concrete modalità del fatto
AGGRAVANTI
Le pene sono aumentate da un terzo alla metà
- Se il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione;
- Se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- In danno di chi si trova in stato di bisogno;
- Se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata la esecuzione;
- Se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o proprietà immobiliari: questa aggravante vuole evitare un fenomeno diffuso ovvero l’acquisizione da parte degli strozzini delle aziende o dei beni immobili delle persone a cui erogano il credito usuraio e che verosimilmente non riusciranno ad onorare il debito.
Nel caso di condanna o applicazione pena ex art 444 è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurai, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento del danno.
ESTORSIONE
629 CP
Costituisce il presupposto del più pericoloso fenomeno del racket (quest’ultimo si inserisce in contesti di criminalità organizzata). Si tratta di delitto plurioffensivo in quanto lede sia la libertà morale del soggetto (interesse alla autodeterminazione) sia il patrimonio della vittima.
Autore del reato chi
Mediante VIOLENZA O MINACCIA
Costringendo taluno a fare o ad omettere qualcosa
PROCURA A Sé O AD ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO CON ALTRUI DANNO
La pena è della reclusione da 5 a 10 anni e della multa da euro 1000,00 ad euro 4.000,00. Competente il tribunale monocratico. L’arresto è obbligatorio ed il fermo consentito .La procedibilità è d’ufficio.
La violenza (che concerne un male in atto) o minaccia (prospettazione di un male ingiusto futuro) devono essere dirette a coartare la volontà della vittima affinchè
COMPIA UN ATTO DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE POSITIVO (es somma di denaro) O NEGATIVO (remissione di un debito).
La violenza (a differenza della rapina) può estrinsecarsi non solo nei confronti delle persone ma anche delle cose(violenza reale) mentre la minaccia può assumere qualsiasi forma e può altresì consistere in un comportamento omissivo.
La pena della reclusione da 5 a 10 anni è più severa di quella della rapina anche se la costrizione cui è finalizzata la violenza o minaccia è relativa ovvero tale da
NON ANNULLARE COMPLETAMENTE LA FACOLTA’ DI AUTODETERMINAZIONE DELLA VITTIMA. Nella rapina invece alla persona offesa non è lasciata possibilità di scelta tra aderire alla richiesta o subire il male minacciato, differenza netta con l’estorsione in cui alla vittima è lasciato un margine di scelta che rende il suo assoggettamento non totale.
AGGRAVANTI
La pena è della reclusione da 7 a 20 anni e della multa da 5.000,00 a 15.000,00 euro :
- Se la violenza o minaccia è commessa con armi ;
- Se la violenza consiste nel porre qualcuno in stato di incapacità di agire o di volere;
- Se la violenza o minaccia è posta in essere da qualcuno che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416 bis;
- Se il fatto è commesso in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- Se il fatto è commesso all’interno di mezzi di trasporto pubblico;
- Se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
- Se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Es di estorsione il giornalista che storce denaro a noti personaggi in cambio della mancata pubblicazione di notizie o immagini
NORMATIVA STATALE
LEGGE 108/1996
- Definisce il reato di usura e le pene relative all’art. 644 c.p.
- Sancisce la nullità delle clausole contrattuali che prevedano interessi usurai;
- Autorizza le intercettazioni telefoniche e l’applicazione di misure di prevenzione
- Ha istituito il fondo di prevenzione per l’usura ed il FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LE VITTIME DELL’USURA. Tale ultimo fondo è costituito presso l’ufficio del Commissario Straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed usura
Attraverso tale garanzia vengono erogati mutui senza interesse di durata non superiore ai 10 anni ai soggetti che esercitano attività economica ovvero una libera arte e professione e che dichiarano di essere vittime dell’usura e risultano persone offese nel relativo procedimento penale.
Detto fondo è alimentato da un apposito stanziamento a carico del bilancio dello Stato, da beni assoggettati alla confisca e lasciti e donazioni.
L’importo del mutuo è commisurato al danno subito per effetto degli interessi o altri vantaggi usurai. Può essere erogato un importo maggiore quando sono derivati alla vittima per le caratteristiche del prestito e le modalità di riscossione ULTERIORI E RILEVANTI DANNI PER PERDITE O MANCATI GUADAGNI.
La domanda va presentata al Fondo di solidarietà entro 6 MESI DALLA DENUNCIA o dalla data di conoscenza delle indagini e deve essere corredata da un piano di investimento che sia idoneo a reinserire la vittima nel circuito economico.
Il mutuo è concesso dal Commissario Straordinario dopo emissione del decreto che dispone il rinvio a giudizio.
LEGGE 44/1999
- Ha istituito il FONDO DI SOLIDARIETA’
Che prevede la concessione di benefici economici a coloro che siano stati danneggiati da attività estorsive se hanno cessato di aderire alle richieste estorsive non abbiano concorso nei reati ed abbiano sporto regolare denuncia.
Tale fondo è alimentato da un contributo statale e da una quota delle somme di denaro confiscate ai sensi della legislazione antimafia o ricavate dalla vendita di beni confiscati alla criminalità organizzata.
LEGGE 448/2001
- Ha unificato entrambi i fondi di solidarietà nell’unico fondo DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA’ ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL’USURA.