Pegno e Ipoteca sono cause legittime di prelazione che presentano i requisiti di IMMEDIATEZZA (per il loro esercizio non è necessaria la cooperazione di alcun soggetto), ASSOLUTEZZA (sono opponibili a chiunque), DIRITTO DI SEQUELA (il creditore ha il potere di soddisfarsi anche se la proprietà del bene è stata trasferita ad un altro soggetto), sono ACCESSORI (se manca o si estingue l’obbligazione garantita, viene meno anche la garanzia), SPECIALI (pegno e ipoteca si costituiscono solo su determinati beni), DETERMINATEZZA (la garanzia vale solo per determinati crediti), INDIVISIBILI (il pegno e l’ipoteca si estendono sull’intero bene che ne è oggetto).
- PEGNO: è un diritto reale di garanzia, cioè un diritto concesso dal debitore su un bene mobile a garanzia del credito. Oggetto di pegno possono essere i beni mobili e le universalità di mobili. Il pegno si costituisce mediante contratto tra il creditore e il debitore o il terzo datore del bene. Si tratta di un contratto reale in quanto si perfezione con la consegna al creditore della cosa. Il debitore proprietario del bene ne è temporaneamente spossessato. Per effetto del pegno, il possesso (ma non l’uso e la disponibilità) del bene passa al creditore che ha l’obbligo di custodire la cosa, viene attribuito al creditore il diritto di prelazione cioè in caso di inadempimento da parte del debitore, il creditore può far vendere la cosa e ha diritto di conseguire il pagamento sul ricavato con preferenza rispetto agli altri creditori.
- L’IPOTECA: è un diritto reale di garanzia concesso dal debitore su un bene, a garanzia di un credito, che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto, rispetto agli altri creditori, sul ricavato. Possono essere oggetto di ipoteca i beni immobili con le loro pertinenze, i beni mobili registrati, l’usufrutto, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta, le rendite dello Stato. Il diritto di ipoteca si costituisce mediante iscrizione nel registro immobiliare di competenza del luogo in cui si trova il bene. Con l’iscrizione il diritto viene ad esistenza. L’ipoteca può essere:
- LEGALE: si ha quando la legge attribuisce a taluni creditori, in base alla causa o qualità del credito, il diritto ad ottenere l’iscrizione ipotecaria;
- GIUDIZIALE: chi ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di un’obbligazione o al risarcimento dei danni, ha titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore;
- VOLONTARIA: quando nasce da contratto.
GARANZIE SEMPLICI O PERSONALI Le garanzia semplici o personali sono quelle che non si costituiscono mediante la creazione di un diritto su una cosa determinata, ma consistono nella creazione di un nuovo rapporto obbligatorio fra il creditore e un altro soggetto che si aggiunge, con il suo patrimonio, a rafforzare la garanzia del creditore.
- FIDEIUSSIONE: si costituisce mediante un contratto con il quale un terzo si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l’obbligazione altrui;
- AVALLO: è una dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto garantisce il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari.LA CAPARRA: Nei soli contratti a prestazioni corrispettive, per rafforzare il diritto del creditore al risarcimento danni in caso di inadempimento da parte del debitore, la parti possono stabilire che una consegni nelle mani dell’altra una CAPARRA cioè una somma di denaro o una certa quantità di cose fungibili. La caparra può essere confirmatoria (è la somma che una parte dà all’altra quale conferma dell’adempimento di cui ne rappresenta una parziale e anticipata esecuzione) o penitenziale (in questo caso la somma che una parte dà all’altra rappresenta il corrispettivo per l’attribuzione della facoltà di recesso dall’obbligazione contrattuale).
DIRITTO DI RITENZIONE: in alcuni casi la legge consente al creditore di trattenere una cosa che egli avrebbe l’obbligo di restituire al proprietario al fine di indurre quest’ultimo ad eseguire la prestazione.
Le azioni a difesa della garanzia patrimoniale sono: - AZIONE SURROGATORIA: è l’azione con cui il creditore chiede al Giudice di sostituirsi nella posizione del debitore quando questi non eserciti o trascuri di esercitare i suoi diritti nei confronti dei terzi e da ciò può derivare un danno per il creditore (il presupposto è l’inerzia del debitore);
- AZIONE REVOCATORIA: il presupposto in questo caso è un atto di disposizione del patrimonio del debitore che può arrecare danno al creditore;
- SEQUESTRO CONSERVATIVO: ha lo scopo di impedire al debitore la disposizione di beni. A differenza dell’azione revocatoria che agisce ex-post, questa rappresenta una misura cautelare preventiva.