Il contratto è la più importante fonte di obbligazione e viene definito come l’accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321). Il contratto ha sempre natura patrimoniale, cioè è diretto a regolare rapporti suscettibili di valutazione economica, è un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale e può accogliere qualsiasi contenuto lecito.

Gli ELEMENTI ESSENZIALI del contratto, previsti dalla legge e senza i quali il contratto è nullo, sono:

  • L’accordo, cioè il consenso delle parti. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta iniziale ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte;
  • La causa, cioè la funzione economico-sociale che il contratto adempie e che non va confusa con il motivo per il quale il contratto si conclude;
  • La forma, in merito alla quale il codice civile stabilisce quando la forma scritta è richiesta per la validità del contratto (ad esempio per la compravendita di immobili);
  • L’oggetto, che deve essere possibile (se è una cosa, deve esistere o poter esistere, se è un comportamento umano questo deve essere compatibile con le capacità del soggetto), lecito, determinato o determinabile (certo e individuato).

Gli ELEMENTI ACCIDENTALI del contratto sono quelli che possono essere apposti liberamente dalle parti e che non incidono sulla validità del negozio giuridico ma ne condizionano l’efficacia e sono:

  • La condizione, cioè quell’evento futuro e incerto al verificarsi del quale il contratto inizia a produrre i suoi effetti (condizione sospensiva) o cessa di produrre effetti (condizione risolutiva). La condizione può essere:
    • casuale, il verificarsi dipende dal caso o da terzi;
    • potestativa, il verificarsi dipende da una delle parti;
    • meramente potestativa, il verificarsi dipende da una sola delle parti;
    • possibile e lecita, la condizione è illecita quando è contraria a norme di legge o al buon costume. Negli atti fra vivi rende nullo il contratto. Negli atti di ultima volontà si ha per non apposta tranne che risulti come unico motivo della disposizione. L’impossibilità può essere fisica o giuridica; negli atti fra vivi se è sospensiva rende nullo il contratto, se risolutiva ci ha per non apposta, negli atti di ultima volontà si ha per non apposta in entrambi i casi (risolutiva e sospensiva).
  • Il termine, cioè quell’evento futuro e certo dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) debbono prodursi gli effetti del contratto;
  • Il modo, un onere (peso) che si appone su un atto di liberalità (testamento o donazione) allo scopo di limitarne gli effetti.

In base alla loro natura, possiamo distinguere i contratti in:

  • Contratti consensuali, che si perfezionano con il semplice consenso tra le parti;
  • Contratti reali, che si perfezionano, oltre che con il consenso anche con la consegna della cosa;
  • Contratti ad esecuzione istantanea, che esauriscono il loro effetti in un solo istante o all’atto della conclusione del contratto;
  • Contratti di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo, in modo continuo o ad intervalli;
  • Contratti ad effetti reali o traslativi, che producono il trasferimento della proprietà o di un diritto reale su un determinato bene;
  • Contratti ad effetti obbligatori, che danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio (diritti reali di credito o di godimento);
  • Contratti a prestazioni corrispettive, ciascuna delle parti è tenuta ad una prestazione;
  • Contratti con prestazione unica, anche se esistono due parti genera l’obbligo della prestazione solo per una parte (donazione);
  • Contratti commutativi, quando ciascuna delle parti conosce l’entità del vantaggio e del sacrificio che riceverà dal contratto;
  • Contratti aleatori, quando all’atto della stipulazione non è nota l’entità del vantaggio e del sacrifico per ciascuna delle parti;
  • Contratti tipici, sono quelli previsti e disciplinati dalla legge;
  • Contratti atipici, sono quelli che non rientrano nei tipi di contratti previsti e disciplinati dalla legge.

Il contratto di forma attraverso le trattative, cioè i negoziati che precedono la costituzione del contratto. Durante le trattative, le parti devono ispirarsi al principio di lealtà e correttezza. La violazione del dovere di correttezza comporta una responsabilità che prende il nome di responsabilità pre-contrattuale. Il danno risarcibile in questo caso è il danno emergente (cioè le spese sostenute durante le trattative) e il lucro cessante (cioè il vantaggio che la parte danneggiata avrebbe potuto conseguire con altre trattative.

Le trattative iniziano con la proposta che una parte fa all’altra e che deve essere completa, cioè contenere tutti gli elementi essenziali del contratto a cui è diretta. La proposta può essere revocata fino a quando non si ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte e la stessa proposta può essere rivolta a più persone. La proposta perde efficacia quando l’accettazione non avviene entro il termine stabilito dal proponente. Si parla di proposta ferma quando il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo. In tal caso la revoca, prima della scadenza del termine, non ha efficacia. L’accettazione è una dichiarazione recettizia che determina il perfezionamento del contratto nel momento in cui viene portata a conoscenza del proponente.

Il CONTRATTO PRELIMINARE è quello con cui le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto detto definitivo. L’oggetto consiste quindi nel prestare un futuro consenso. E` un contratto già perfetto e vincolante per le parti e assolve una funzione preparatoria del contratto definitivo, del quale determina il contenuto. Il codice civile stabilisce che il contratto preliminare è nullo se non è stipulato nella stessa forma del contratto definitivo. Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta, tale prescrizione riguarda unicamente gli elementi essenziali del contratto. Diverso è invece il COMPROMESSO che è un contratto definitivo, già efficace ma che contiene l’obbligo a riprodurre il consenso in forma determinata (soprattutto ai fini della trascrizione). Se il soggetto obbligato a contrarre non adempie, l’altra parte può chiedere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento e chiedere il risarcimento del danno oppure chiedere al giudice di emettere una sentenza costitutiva che produca gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso.

CONTRATTO PER ADESIONE: è un contratto già predisposto dal proponente, dove tutte le clausole sono prestabilite e l’altro contraente non può discuterne il contenuto ma solo aderire in blocco alla proposta. La funzione di tale contratto è quella di eliminare la fase delle trattative. La legge stabilisce che:

  • Le condizioni generali di contratto sono efficaci per l’altro contraente se al momento della conclusione del contratto le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle;
  • Le clausole vessatorie, cioè quelle clausole particolarmente gravose per la controparte, non hanno effetto se questa non le abbia approvate per iscritto;

CONTRATTO A FAVORE DEL TERZO: è il contratto in virtù del quale una parte (stipulante) designa un terso quale avente diritto alle prestazioni dovute dalla controparte (promittente). Il terzo diventa quindi creditore nei confronti della parte contrattuale obbligata alla prestazione.

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE: si ha questa tipologia di contratto quando al momento della conclusione del contratto una parte si riserva la facoltà di nominare la persona nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre effetti. Quando la dichiarazione di nomina viene fatta (nei termini stabiliti dalle parti e con l’accettazione della persona nominata), la persona nominata acquista i diritti e si assume gli obblighi derivanti dal contratto a partire dal momento in cui è stato stipulato.

SCIOGLIMENTO E INVALIDITA’ DEL CONTRATTO

Il contratto ha per le parti la stessa forza vincolante della legge. Le parti sono tenute a rispettarlo e il contratto non può sciogliersi se non a seguito di un nuovo contratto oppure per le cause previste dalla legge.

RECESSO: il recesso è il diritto di sciogliersi dal vincolo contrattuale mediante dichiarazione unilaterale comunicata all’altra parte. Tale diritto può essere legale se è previsto dalla legge (vale per lo più per i contratti la cui esecuzione si protrae nel tempo e di cui non è stabilito in anticipo il momento della cessazione) o convenzionale quando è previsto dalle parti con apposita clausola. Tale diritto può essere esercitato fino a che il contratto non abbia avuto un

principio di esecuzione (mentre nei contratti di durata è ammesso anche successivamente). Il recesso pone fine al rapporto giuridico creato dal contratto.

Si parla di scioglimento del vincolo contrattuale in tutti quei casi in cui, per volontà della legge o delle parti, il contratto cessa di produrre i suoi effetti. Lo scioglimento può essere causato anche da vizi originari o sopravvenuti. I vizi originari sono:

  • NULLITA’: il contratto è nullo quando è contrario a norme di legge, quando manca uno degli elementi essenziali, se la causa o il motivo sono illeciti, se l’oggetto è illecito, impossibile, indeterminato o indeterminabile e negli altri casi previsti dalla legge. Il contratto nullo è improduttivo di effetti sin dall’origine, la nullità può essere fatta valere da chiunque (anche dal giudice), è imprescrittibile e rende insanabile il contratto.
  • ANNULLABILITA’: si ha quando il contratto ha dei vizi che lo rendono improduttivo di ulteriori effetti giuridici. Ciò si verifica quando una parte era legalmente incapace di contrarre (minore), o incapace di intendere e di volere, quando il contratto è stato stipulato per errore (ignorando alcune norme giuridiche), quando è stato stipulato con violenza (la violenza fisica rende il contratto nullo perché manca il consenso, la violenza psicologica rende il contratto annullabile) o con dolo (cioè quando una delle parti è stata raggirata). L’azione di annullabilità può essere fatta valere solo dalla parte che vi abbia interesse si prescrive in 5 anni dal giorno in cui si è scoperto il dolo o l’errore o è cessata la violenza, può essere sanato mediante convalida da parte del contraente al quale spetta l’azione di annullamento, gli effetti dell’annullamento hanno efficacia non dalla stipula (come nel caso di contratto nullo) ma dal momento in cui viene accertata l’annullabilità.
  • RESCISSIONE: la rescissione del contratto è prevista solo nel caso in cui lo stesso è stato concluso in stato di pericolo o in stato di bisogno.
    • CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO: colui che si assume obblighi a condizioni inique per la necessità, nota all’altro contraente, di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona, può ottenere la rescissione del contratto.
    • CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI BISOGNO: se c’è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne un vantaggio, la parte danneggiata può chiedere la rescissione del contratto.

La rescissione può essere richiesta solo dalla parte danneggiata, l’azione di rescissione si prescrive in un anno, non può essere richiesta quando lo squilibrio iniziale non sussiste al momento in cui è proposta la domanda di rescissione, si può evitare la rescissione quando il contraente che si è avvantaggiato fa un’offerta di modifica del contratto riconducendolo ad equità.

vizi sopravvenuti danno luogo invece alla risoluzione del contratto.

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO: se in un contratto a prestazioni corrispettive, una delle parti non adempie, la parte adempiente può chiedere al giudice l’adempimento o la risoluzione del contratto oltre alla richiesta di risarcimento danni. Per ottenere la risoluzione non sempre occorre rivolgersi al giudice. La risoluzione può essere:

  • Di diritto, quando nel contratto è prevista un’apposita clausola risolutiva espressa o quando pur mancando detta clausola la parte adempiente invii all’altra inadempiente una diffida ad adempiere entro un termine congruo decorso il quale il contratto si intende risolto o quando è scaduto il termine essenziale senza che la prestazione sia stata eseguita.
  • Per effetto di una sentenza costitutiva (risoluzione giudiziale).

Entrambe le forme di risoluzione sono esperibili quando una delle parti sia inadempiente, cioè non abbia eseguito la prestazione dovuta, e l’inadempimento non sia di scarsa importanza.

  • PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE: quando la prestazione diventa impossibile successivamente alla conclusione del contratto, la parte che era tenuta ad adempiere viene liberata e viene meno anche il diritto alla controprestazione.
  • ECCESSIVA ONEROSITA’: è l’azione per ovviare all’eccessiva onerosità sopravvenuta e quindi allo squilibrio verificatosi dopo la conclusione del contratto. Ciò riguarda i contratti nei quali è previsto il decorso del tempo nell’esecuzione (contratti di durata o istantanei ad esecuzione differita), che l’eccessiva onerosità sia sopravvenuta dopo la conclusione del contratto e che dipenda da avvenimenti straordinari.