L’ORDINAMENTO GIURIDICO è l’insieme delle norme scritte e non scritte vigenti in uno

Stato. Tale ordinamento giuridico rappresenta il DIRITTO POSITIVO cioè il diritto vigente in

uno Stato in un determinato periodo di tempo. Mentre si parla di DIRITTO NATURALE come l’insieme di norme non scritte che vivono nella coscienza dei singoli e dei popoli. Le principali tipologie di diritto sono:

  • DIRITTO OGGETTIVO: insieme di norme vigenti in uno Stato che servono per regolare l’organizzazione della collettività e le azioni del singolo al fine di garantire al singolo e alla collettività il raggiungimento dei propri scopi;
  • DIRITTO SOGGETTIVO: consiste nel potere del singolo di far valere o affermare diritti riconosciuti e tutelati dal diritto oggettivo. Fanno parte del DIRITTO SOGGETTIVO i DIRITTI ASSOLUTI (che possono essere fatti valere nei confronti di tutti – diritti personali come il nome e l’immagine – diritti reali, sono quelli che si riferiscono a cose o beni, come la proprietà, i diritti reali di godimento, i diritti reali di garanzia) e i DIRITTI RELATIVI, che possono essere fatti valere nei confronti di determinati soggetti.
  • DIRITTO PUBBLICO: insieme di norme che regolano l’organizzazione dello Stato e degli Enti Pubblici nonché i rapporti tra gli enti stessi e i rapporti tra i privati e gli enti (diritto penale, amministrativo, tributario, ecc.);
  • DIRITTO PRIVATO: insieme di norme che regolano l’attività e gli interessi dei singoli tra loro (diritto civile, commerciale, della navigazione);

Le FONTI DEL DIRITTO sono quegli atti o fatti diretti a produrre norme giuridiche. Le FONTI-ATTO sono le fonti scritte come la Costituzione, le leggi e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi). Le FNTI-FATTO sono fonti non scritte che consistono in un comportamento giuridicamente vincolante come gli usi e le consuetudini. Le FONTI DEL DIRITTO ITALIANO sono: la Costituzione e le leggi di revisione Costituzionale, le Fonti dell’Unione Europea, le fonti internazionali, le fonti dell’ordinamento statale (leggi e atti aventi forza di legge), le fonti regionali e le fonti locali.

Oggetto dei diritti sono i beni definiti dal codice civile (art.810) come le cose che possono formare oggetto di diritti, cioè le cose utili o utilizzabili di cui l’uomo può appropriarsi. Possiamo distinguere i beni in:

  • BENI IMMOBILI: quelli che non possono essere spostati da un luogo ad un altro senza che se ne alteri la struttura e la destinazione (sorgenti di acqua, corsi d’acqua, gli edifici). Gli atti relativi ai diritti aventi per oggetto beni immobili devono essere redatti per iscritto e trascritti in pubblici registri. I beni immobili possono essere oggetto di ipoteca (diritto di garanzia che si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari). I beni immobili che non appartengono a nessun soggetto, diventano automaticamente di proprietà dello Stato.
  • BENI MOBILI: sono tutti gli altri beni che non fanno parte della categoria di beni immobili. Gli atti aventi per oggetto tali beni vige il principio della libertà di forma ed è sufficiente il possesso ai fini della pubblicità in quanto il passaggio materiale di un bene consente ai terzi di venire a conoscenza del trasferimento di esso. I beni mobili possono essere oggetto di pegno (diritto di garanzia che si costituisce con la consegna della cosa) e possono non appartenere a nessuno.
  • BENI MATERIALI: sono i beni dotati di materialità corporea, che occupano uno spazio e sono percepiti dai sensi;
  • BENI IMMATERIALI: sono quelli frutto di un processo creativo (le invenzioni, le opere di ingegno);
  • BENI FUNGIBILI: i beni identici gli uni agli altri, che sono equivalenti per utilità e valore;
  • BENI INFUNGIBILI: quelli che non possono essere indifferentemente sostituiti con altri;
  • BENI CONSUMABILI: sono i beni che non possono essere utilizzati senza essere consumati fisicamente (come il cibo o i combustibili);
  • BENI INCONSUMABILI: sono i beni che si prestano ad utilizzazione continua (un fondo).
  • BENI PRODUTTIVI: quelli che danno origine a nuovi beni che vengono definiti FRUTTI. I frutti possono essere NATURALI (sono quelli che provengono dalla cosa, che vi concorra o meno l’opera dell’uomo – prodotti agricoli) e CIVILI (sono quelli che derivano dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri soggetti ottengono dalla cosa stessa (interessi, canoni).

Il PATRIMONIO è costituito dall’insieme di rapporti giuridici attivi e passivi (diritti e obblighi) facenti capo ad una persona e valutabili economicamente.

SOGGETTI DI DIRITTO


  • PERSONA FISICA
    : è qualsiasi essere umano;
  • PERSONA GIURIDICA: complesso organizzato di persone e beni ai quali la legge riconosce personalità giuridica;
  • ENTI SENZA PERSONALITA: sono i complessi organizzati di persone e beni ai quali la legge, pur riconoscendoli come soggetti di diritto, non riconosce personalità giuridica.

La CAPACITA’ GIURIDICA è l’attitudine del soggetto ad essere titolare di rapporti giuridici, diritti e obblighi. Essa si acquista al momento della nascita ed è riconosciuta ad ogni persona fisica. La capacità giuridica cessa solo con la morte del soggetto. Tuttavia in alcuni casi può succedere che ci sia incertezza sull’esistenza in vita o meno di un soggetto. In tali casi sono previsti tre istituti giuridici:

  • LA SCOMPARSA: è una situazione di fatto che consiste nell’allontanamento della persona dal suo domicilio o dalla sua ultima residenza e nella mancanza di notizie relative alla persona stessa;
  • L’ASSENZA: è una situazione di diritto in quanto viene dichiarata dal Giudice quando la scomparsa si protragga per due anni dall’ultima notizia e che può essere richiesta da chiunque vanti dei diritti sui beni della persona scomparsa. L’assenza opera solo nel campo dei diritti patrimoniali e cessa con il ritorno della persona, con l’accertamento della morte o con la dichiarazione di morte presunta;
  • LA MORTE PRESUNTA: il Tribunale su istanza del Pubblico Ministero o di chiunque ne abbia interesse, può dichiarare la morte presunta di una persona quando la sua scomparsa si è protratta per 10 anni. Gli effetti sono uguali a quelli della morte accertata quindi gli aventi diritto possono disporre dei beni del presunto morto, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio, si estinguono i diritti personali e si apre la successione. In caso di ritorno o prova dell’esistenza in vita del presunto morto, decadono immediatamente tutti gli effetti della dichiarazione di morte presunta.

LA CAPACITA’ DI AGIRE è l’attitudine del soggetto a compiere atti idonei costituire, modificare o estinguere la propria situazione giuridica. Si acquista il conseguimento da parte della persona fisica della capacità di curare da sé i propri affari e interessi. Il raggiungimento di tale maturità è stata fissata dal legislatore al compimento dei 18 anni di età. Tuttavia tale capacità può essere limitata o esclusa se il soggetto è in condizioni psico-fisiche che lo rendono incapace di provvedere ai propri interessi o abbia riportato particolari condanne. Possiamo quindi distinguere tra:

Incapacità legale assoluta

  • INTERDIZIONE GIUDIZIALE: riguarda il maggiore di età che si trovi in un abituale stato di infermità mentale e che viene dichiarato incapace di gestire i propri interessi. La sentenza del giudice ha natura costitutiva e con la legge 6/2004 non è più obbligatoria ma viene disposta solo quando ciò si reputi necessario ai fini della protezione dell’incapace. L’interdetto non può compiere alcun atto giuridico (che se realizzati sono annullabili) e viene nominato un tutore;
  • INTERDIZIONE LEGALE: è quella prevista dalla legge come pena accessoria di una condanna all’ergastolo o a più di 5 anni di reclusione. L’incapacità dell’interdetto è limitata agli atti di natura patrimoniale e gli atti sono annullabili.

INCAPACITA’ LEGALE RELATIVA

  • INABILITAZIONE: comporta una limitazione della capacità di agire del soggetto affetto da infermità non grave o che abusa di sostanze stupefacenti o alcoliche o che abbia delle imperfezioni fisiche. Il soggetto inabilitato può compiere atti personali (come il matrimonio) e atti relativi all’ordinaria amministrazione mentre per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare o il consenso del curatore.
  • EMANCIPAZIONE: è lo stato di limitata capacità di agire riconosciuta al minore prima del compimento del 18 anno qualora sia stato ammesso a contrarre matrimonio. Ciò comporta la cessazione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore emancipato, acquisto di una limitata capacità di agire simile a quella dell’inabilitato e acquisto di una piena capacità di agire in campo patrimoniale.

INCAPACITA’ NATURALE O DI FATTO

consiste in uno stato di fatto in cui viene a trovarsi una persona maggiorenne o emancipata di cui si provi essere stata incapace di intendere e di volere al momento del compimento dell’atto. Gli atti da essa compiuti sono annullabili.

Alcuni termini frequenti nel glossario del diritto civile

DIMORA: luogo in cui il soggetto si trova attualmente in modo occasionale. RESIDENZA: luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale.

DOMICILIO: luogo in cui il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari e interessi.

FATTI GIURIDICI sono gli eventi il cui verificarsi è del tutto indipendente dalla volontà umana e che hanno conseguenze sul piano del diritto (la morte comporta la successione);

ATTI GIURIDICI sono gli eventi posti in essere dalla persona capace di intendere e di volere a cui l’ordinamento riconosce il potere di modificare la realtà esterna. Quando i comportamenti della persona sono conformi alla legge si parla di ATTI LECITI mentre al contrario, si parla di ATTI ILLECITI. Possiamo distinguere tra atti giuridici in senso stretto (quello in cui la persona vuole solo compiere l’atto, rimanendo indifferente agli effetti che la legge riconosce al suo comportamento) e negozi giuridici.

NEGOZI GIURIDICI: sono gli atti compiuti da una persona che hanno rilevanza nell’ordinamento giuridico. La persona che li compie non solo vuole porre in essere l’atto ma anche avvalersi degli effetti che la legge riconosce a quel comportamento. Quando tale comportamento si concretizza in un accordo tra due o più parti, per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (cioè economicamente valutabile) siamo in presenza di un contratto.