L’obbligazione è l’obbligo di un soggetto detto Debitore di tenere un comportamento detto Prestazione di carattere patrimoniale nei confronti di un altro soggetto Creditore per soddisfare l’Interesse di quest’ultimo, anche di natura non patrimoniale.

È vincolo dovere sanzionato giuridicamente dall’art 2740 in forza del quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Tale norma sancisce il principio della Responsabilità patrimoniale e tutela il creditore nel caso in cui il debitore non esegue la prestazione.

ELEMENTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

Soggetti

debitore e creditore. Devono essere determinati o determinabili.

Esempio di obbligazioni con soggetti determinabili sono quelle discendenti dalla promessa al pubblico (esempio promessa di una ricompensa per il soggetto che troverà un oggetto smarrito. Il creditore in questo caso è determinabile solo in astratto e sarà concretamente individuato dal fatto di trovarsi in una determinata situazione o dal compimento di una determinata azione).

Contenuto: Debito e Credito

Il debito. È l’obbligo, il dovere giuridico di eseguire una determinata prestazione.

Il credito è il diritto soggettivo giuridicamente tutelato del creditore ad ottenere la prestazione.

È diritto a contenuto patrimoniale e di carattere relativo (che si contrappone pertanto ai diritti assoluti come la proprietà che possono essere fatti valere nei confronti di tutti erga omnes – carattere dell’assolutezza- ed in cui il titolare ha la diretta disponibilità del bene e può soddisfare direttamente il suo interesse senza necessitare della cooperazione di altri soggetti – carattere della immediatezza).

OGGETTO: PRESTAZIONE

il comportamento, materiale o giuridico, a cui è tenuto il debitore. Deve essere patrimoniale (ovvero suscettibile di valutazione economica perché altrimenti in caso di inadempimento non si potrebbe stabilire la somma per la quale il creditore può attaccare i beni del debitore),possibile (possibilità fisica o giuridica) lecito (non contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume), determinato o determinabile.

INTERESSE DEL CREDITORE

ART. 1174 C.C. : può essere anche di natura non patrimoniale purché socialmente apprezzabile.

FONTI DELLE OBBLIGAZIONI ART 1173

CONTRATTI, FATTI ILLECITI ED OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO A PRODURLE INCONFORMITA’ DELL’ORDINAMENTO

CONTRATTI

Quella del contratto è una fonte di natura negoziale in cui cioè rileva la volontà per la nascita del rapporto obbligatorio.

La nozione di contratto è contenuta nell’art. 1321 è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. L’inadempimento di una delle parti determina il sorgere di una responsabilità di tipo contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione a lui non imputabile.

FATTI ILLECITI art 2043 c.c.

È una fonte di natura non negoziale in quanto il rapporto obbligatorio sorge anche in assenza o contro la volontà dell’obbligato. L’art. 2043 secondo il quale qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno disciplina la cosiddetta responsabilità aquiliana o extracontrattuale i cui elementi costitutivi sono la condotta attiva o omissiva dell’autore del fatto, il danno ingiusto e la sussistenza di un collegamento (nesso di causalità) tra condotta e danno. A differenza della responsabilità contrattuale manca tra le parti un preesistente rapporto obbligatorio e l’onere della prova è a carico del danneggiato/creditore che dovrà dimostrare che il debitore ha tenuto la condotta lesiva. Nella responsabilità contrattuale invece il creditore deve limitarsi a provare il titolo costitutivo del rapporto ed allegare l’inadempimento mentre sarà onere del debitore provare di aver adempiuto o che l’inadempimento non è a lui imputabile.

OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDOENO A PRODURLE IN CONFORMITA’DELL’ORDINAMENTO

Costituiscono fatti idonei ad esempio la promessa al pubblico, la gestione di affari altrui, o ancora gli obblighi gravanti sui condomini per la conservazione delle parti comuni con riferimento alle spese deliberate dall’assemblea.

Il rapporto obbligatorio oltre a generare l’obbligo primario di prestazione finalizzato alla realizzazione dell’interesse creditorio può determinare l’insorgenza di obblighi di protezione che discendono dai principi fondamentali dell’ordinamento, in particolare quello solidaristico di cui all’art. 2 Cost e quello di buona fede di cui all’art. 1175 c.c..

BUONA FEDE 1175 C.C.

DEBITORE E CREDITORE DEVONO COMPORTARSI SECONDO LE REGOLE DELLACORRETTEZZA.

La buona fede, qui intesa in senso oggettivo come dovere generale di correttezza (e distinta dalla buona fede in senso soggettivo che consiste nella ignoranza di ledere l’altrui diritto) è principio cardine delle relazioni contrattuali e va osservata nella fase delle trattative (art. 1337 c.c.) nella fase ermeneutica di interpretazione del contratto(art. 1366 c.c.) nonché nella fase della sua esecuzione (art. 1375 c.c.).

Essa costituisce autonoma fonte di obbligazione, fonte di ulteriori obblighi diversi da quelli pattuiti nel regolamento negoziale: obblighi di esecuzione di prestazioni non previste, obblighi di tolleranza rispetto a modifiche della prestazione che non compro mettano la sostanziale utilità, obblighi di informazione e protezione.

La violazione di questi obblighi è fonte di responsabilità contrattuale ex art 1218 c.c. e si sostanzia in un abuso del diritto: il divieto di abuso del diritto è il divieto del titolare di una posizione giuridica di vantaggio di esercitare il suo diritto al di fuori dei limiti stabili dalla legge e con finalità o modalità tali da cagionare un pregiudizio ingiustificato e sproporzionato agli interessi di altro soggetto che, col solo limite del sacrificio della propria sfera giuridica, vanno salvaguardati. Ogni diritto va esercitato nel rispetto dei doveri di solidarietà e reciprocità di cui all’art. 2 Cost e delle regole di buona fede.

Gli obblighi di protezione si atteggiano in modo diverso a seconda dei rapporti cui ineriscono e si sostanziano nel generale dovere di salvaguardare la sfera giuridica dei soggetti con cui si istaura un rapporto sia esso di origine contrattuale o meno.

Richiedono pertanto un facere cum diligentia e si inseriscono tra le fonti di responsabilità contrattuale.

Contatto sociale qualificato

Fatto idoneo ex art 1173 c.c. a generare un’obbligazione.

La responsabilità contrattuale può discendere dalla violazione di obblighi nascenti da un semplice contatto sociale.

Per contatto sociale si intende una relazione di origine non contrattuale tra due soggetti uno dei quali fa affidamento nell’adempimento del dovere di diligenza da parte del soggetto con cui entra in rapporto in forza delle qualità tecnico professionali da quest’ultimo rivestite. L’obbligo di protezione consiste nel dovere di comportarsi secondo determinati standard di correttezza propri del particolare status o della qualifica rivestita.

Il contatto sociale da origine ad un reciproco affidamento delle parti che giustifica l’insorgenza degli obblighi di buona fede, informazione e protezione.

CASI

COLPA MEDICA

Il medico è legato contrattualmente all’ospedale ma non al paziente nei confronti del quale è però tenuto oltre al dovere di prestazione ad un dovere di protezione (che si estende pure ai familiari del paziente) che discende dagli artt. 2 Cost e 1175 c.c.

RESPONSABILITA’ DELL’INSEGNANTE IN CASO DI AUTOLESIONI DELL’ALUNNO

non ricorre rapporto contrattuale tra insegnante ed allievo ma soltanto tra allievo ed amministrazione scolastica che nasce con l’iscrizione.

L’amministrazione scolastica risponde ex art. 1218 c.c. dei danni cagionati dall’alunno in forza dell’iscrizione scolastica e del contatto sociale qualificato che implica l’assunzione dei doveri di protezione, di controllo del minore fino a quando non subentra un altro soggetto chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia.

SETTORE BANCARIO

La banca ha dovere di protezione del titolare dell’assegno legittimato per cui risponde se paga un assegno non trasferibile ad un soggetto non legittimato.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Rappresentano un’esplicazione del dovere di buona fede nella fase precontrattuale.

Impongono alle parti di informarsi sulle circostanze rilevanti che potrebbero rendere l’affare negoziale invalido o inefficace. L’inadempimento a tale obbligo, cosiddetta reticenza, può essere causa di annullamento del contratto se a causa di tale omissione il contraente è stato indotto in errore o quando la omissione discenda da dolo.

Esempio classico la violazione da parte del mediatore immobiliare del dovere di informare le parti (art. 1759 c.c.) su tutte le circostanze a lui note che possono influire sulla conclusione dell’affare.

Legge 39/89 obbligo di corretta informazione nei confronti dei soggetti interessati all’acquisto delle circostanze note e di quelle conoscibili con l’ordinaria diligenza professionale senza incorrere in indagini tecnico giuridiche e conseguente obbligo di evitare le comunicazioni non veritiere o non controllate.

La responsabilità sussiste anche quando le parti in conseguenza della mancata informazione da parte del mediatore abbiano omesso di concludere l’affare.

I tipi di obbligazioni

Classificazioni

  1. Obbligazioni positive (hanno ad oggetto un comportamento attivo, di dare o di fare) e negative (hanno ad oggetto un comportamento negativo un non fare o tollerare da parte del debitore come nel caso della prestazione a non edificare).
  2. Obbligazioni di dare (es di consegnare un bene) ed obbligazioni di fare (hanno ad oggetto un’attività in senso proprio del debitore. Sono infungibili quando l’adempimento può essere fatto solo dal debitore, fungibili quando la prestazione può essere eseguita anche da un terzo).
  3. Obbligazioni di mezzi e di risultato.
    Le prime hanno ad oggetto un comportamento diligente del debitore che può dirsi adempiente, indipendentemente dalla realizzazione del risultato, se ha agito con la dovuta diligenza (es obbligazione del medico o dell’avvocato).
    Le seconde invece prevedono ai fini della liberazione del debitore la realizzazione del risultato (es. la progettazione di un geometra e l’errore di progettazione o ancora la costruzione di una casa da parte dell’appaltatore in caso di crollo).
  4. Obbligazioni oggettivamente complesse: prevedono l’esecuzione di più prestazioni e possono essere:
    1) Alternative: sono previste due o più prestazioni ma il debitore si libera e seguendone una soltanto.
    Importante determinare il soggetto cui spetta il diritto di scelta tra le due prestazioni: ai sensi dell’art. 1286 c.c. tale diritto spetta al debitore, a meno che le parti non lo abbiano attribuito al creditore o ad un terzo. Se tuttavia il debitore non esegue alcuna delle prestazioni nel termine fissato dal giudice, la scelta passa al creditore.
    La facoltà spettante al creditore, invece, passa al debitore se il creditore non l’esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore.
    Se la scelta è rimessa ad un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è di competenza del giudice. Effettuata la scelta l’obbligazione diventa semplice con la conseguenza che se si verifica un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione essa si estingue.
    Laddove tale impossibilità invece si verifichi prima della scelta, l’obbligo del debitore si sposta sulla prestazione rimasta possibile.
    2) Facoltative: prevede una sola obbligazione ma consente al debitore di liberarsi eseguendo una prestazione diversa.
    3) Cumulative: il debitore è tenuto ad eseguire due o più prestazioni e solo quando e se le adempie può dirsi liberato
  5. Obbligazioni generiche e specifiche.
    Queste ultime si configurano quando oggetto della prestazione è una cosa specifica a differenza di quelle generiche il cui oggetto è costituito da una cosa generica o da una certa quantità di cose fungibili.
    Con riferimento alle obbligazioni generiche non può mai configurarsi un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione atteso che il genere non può mai perire.
    Ai fini dell’adempimento necessitano inoltre di una individuazione.
    Soltanto con la specificazione, infatti, cioè con l’individuazione della prestazione nell’ambito del genere può acquistarsi la proprietà delle cose generiche.
  6. Obbligazioni semplici e multiple. Le obbligazioni semplici prevedono la presenza di un solo debitore e di un solo creditore. In quelle multiple invece vi sono più debitori (ed un solo creditore) o più creditori (ed un solo debitore) o anche più debitori e creditori. Le obbligazioni multiple a loro volta si distinguono in solidali e parziarie.
  7. Obbligazioni parziarie e solidali. Obbligazioni parziarie: obbligazioni con più soggetti in cui ciascun creditore può agire soltanto per la sua parte e non per l’intero e ciascun debitore può essere chiamato ad adempiere solo la sua parte e non l’intero.
    Esempio di obbligazione parziaria è quella gravante sui singoli condomini in riferimento alle spese per la conservazione delle parti comuni dell’edificio che sono ripartite in proporzione alle quote; o ancora i debiti ereditari che gli eredi sono tenuti a pagare personalmente ed in proporzione alle proprie quote. Obbligazioni solidali.
    La solidarietà può essere attiva (quando vi sono più creditori) o passiva (se vi sono più debitori).
    In caso di solidarietà attiva ciascun creditore può pretendere dal debitore il pagamento dell’intero, in quello di solidarietà passiva ciascun debitore ha l’obbligo di eseguire l’obbligazione per l’intero.
    Detto pagamento estingue l’obbligazione anche per gli altri debitori. In questo caso il creditore vede rafforzato notevolmente il vincolo obbligatorio perché può scegliere a quale debitore, evidentemente quello che reputa il più solvibile, rivolgersi.
    La solidarietà attiva deve essere espressamente stabilita e non si presume.
    Può essere prevista sia dalla legge (es art. 854 c.c. solidarietà tra più cointestatari di un conto corrente) o dalla volontà delle parti. La solidarietà passiva invece si presume: i condebitori si presumono sempre solidalmente obbligati rispetto al creditore se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
    Fonte della solidarietà attiva può essere solo la legge. In caso di solidarietà passiva il debitore che ha pagato per l’intero eserciterà nei confronti degli altri condebitori l’azione di regresso per ottenere da ciascuno il rimborso delle rispettive quote di debito.
    In caso di solidarietà attiva invece il creditore che ha ricevuto il pagamento per l’intero dovrà corrispondere le rispettive quote agli altri condebitori. Tanto nel caso di solidarietà attiva quando in quello di solidarietà passi va laddove si verificano fatti sfavorevoli per uno dei creditori o debitori solidali (es costituzione in mora, rinuncia alla prescrizione) gli effetti di tali atti pregiudizievoli non si estendono agli altri. Unica eccezione a questa regola la interruzione della prescrizione i cui effetti si estendono agli altri. Viceversa laddove si verificano atti favorevoli, gli effetti si estendono agli altri (es il pagamento fatto da uno dei debitori estingue l’obbligazione liberando gli altri debitori, la remissione fatta a favore di uno dei condebitori libera anche gli altri) salvo sia previsto diversamente.
  8. Obbligazioni divisibili e indivisibili. È divisibile l’obbligazione che ha per oggetto una prestazione suscettibile di essere divisa o perché in natura è divisibile o perché tale è considerata dalle parti. Ad esse si applicherà la disciplina delle obbligazioni parziarie per cui il singolo condebitore sarà tenuto solo alla sua parte il singolo concreditore potrà richiedere solo la sua parte. Viceversa alle obbligazioni indivisibili si applicherà il regime della obbligazione solidale.
  9. OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Sono obbligazioni generiche che hanno ad oggetto una somma di denaro. Ai sensi dell’art. 1277 c.c. i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello stato (ovvero che lo Stato considera mezzo legale di pagamento) al momento del pagamento ed al suo valore nominale. Tale norma sancisce il principio nominalistico in virtù del quale l’obbligazione si esegue in conformità al suo importo nominale e non del valore effettivo. Ciò comporta che il debitore deve dare la quantità di moneta stabilità al momento in cui è sorta l’obbligazione anche se al momento dell’adempimento il suo valore di scambio o il suo potere di acquisto è cambiato.
    Il principio nominalistico trova applicazione solo per i debiti di valuta ovvero quelli che hanno ad oggetto sin dall’inizio una somma di denaro (pagamento del prezzo da parte del compratore) mentre non si applica ai debiti di valore.
    Questi ultimi si configurano tutte le volte in cui oggetto immediato e diretto dell’obbligazione è un bene diverso dal denaro.
    Il debito è rivalutabile per compensare la svalutazione che la moneta può aver subito dal momento in cui è sorta l’obbligazione fino a quello dall’adempimento.
  10. INTERESSI la moneta oltre che mezzo di scambio può essere ceduta ad altri dietro corrispettivo. Tale corrispettivo, ossia il costo del denaro, è rappresentato dagli interessi ovvero da quella somma accessoria che il debitore deve oltre a quella fondamentale al soggetto che gli ha prestato il capitale. Sono dunque prestazioni pecuniarie (avendo ad oggetto denaro) accessorie (rispetto al capitale che costituisce l’obbligazione pecuniaria principale) periodiche (perché maturano col tempo) e percentuali (ovvero dovuti in misura percentuale(saggio) al capitale.

Con riferimento alla fonte possono essere:

  1. Legali: ai sensi dell’art. 1282 cc ogni credito di somme liquide (esattamente determinate nel loro ammontare) ed esigibili (non sottoposte a termine o condizione) produce interessi di pieno diritto, senza necessità di una richiesta ulteriore;
  2. Convenzionali: previsti dalla volontà delle parti anche in misura diversa da quella legale purché stabilità per iscritto e non usuraia. Con riferimento alla funzione:1) Moratori: hanno funzione risarcitori essendo dovuti per il semplice ritardo nell’adempimento;
  3. Corrispettivi: dovuti per la sola esistenza del credito indipendentemente dalla mora;
  4. Compensativi: compensano il venditore, che ha già consegnato il bene al compratore ma che non ha ancora ricevuto il pagamento, del mancato godimento del bene.