IL MANDATO
Il mandato è un contratto con il quale una parte, detta MANDANTE, conferisce all’altra, detta MANDATARIO, il potere di compiere atti giuridici per suo conto. Il mandato è un contratto consensuale (occorre il consenso di entrambi le parti) ad effetti obbligatori (per entrambi le parti sorgono delle obbligazioni da adempiere), non essendo previsto il trasferimento di beni o diritti di proprietà. Il mandato è regolato dal codice civile con gli articoli da 1703 a 1730. Il mandato può essere:
- CON RAPPRESENTANZA (o rappresentanza diretta): in questo caso il mandante conferisce al mandatario, tramite PROCURA, (atto giuridico unilaterale con la quale si conferisce la rappresentanza diretta) il potere di agire in nome e per conto del mandante stesso. In tal caso tutti gli atti del mandatario produrranno effetti nella sfera giuridica del mandante;
- SENZA RAPPRESENTANZA (o rappresentanza indiretta): in questo caso il mandatario agisce in nome proprio ma per conto del mandante. In questo caso il mandatario acquista i diritti e si assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi anche se questi erano a conoscenza del mandato. Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate dal mandatario per suo conto mentre se gli acquisti riguardano beni immobili e mobili registrati, il mandatario ha l’obbligo di trasferirli, con successivo atto, al mandante.
Nel contratto di MANDATO sono indicati non solo gli atti per il quale è stato conferito ma anche quelli necessari al loro compimento. Nel MANDATO GENERALE non sono compresi gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione a meno che non siano stati indicati espressamente. Salvo diversi accordi, il mandato si presume a TITOLO ONEROSO. La misura del compenso è stabilita dalle parti o in base agli usi o alle tariffe professionali o dal giudice. I CREDITORI DEL MANDATARIO non possono far valere le loro ragioni sui beni acquistati dal mandatario a proprio nome in esecuzione del mandato purchè quest’ultimo risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento.
OBBLIGHI DEL MANDATARIO
- DILIGENZA: il mandatario è tenuto a usare la diligenza del buon padre di famiglia ossia quella diligenza che possa evitare di causare danni a se e agli altri;
- LIMITI: il mandatario non può eccedere i limiti fissati dal mandato. Ogni atto da lui eseguito e non previsto dal mandato resta a suo carico a meno che il mandante non lo ratifichi;
- COMUNICAZIONE: il mandatario è tenuto a comunicare tempestivamente al mandante l’esecuzione del mandato e a rendere conto del suo operato;
- INTERESSI SULLE SOMME RICEVUTE: il mandatario è tenuto a riconoscere al mandante gli interessi sulle somme ricevute nell’esecuzione del mandato, a partire dal giorno in cui avrebbe dovuto consegnarle al mandante o usarle secondo le indicazioni di quest’ultimo;
- RESPONSABILITA’ PER LE OBBLIGAZIONI DEI TERZI: salvo patto contrario, il mandatario che agisce in nome proprio (MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA) non risponde mai verso il mandante dell’adempimento da parte dei terzi con cui ha
adempiere; - PLURALITA’ DI MANDATARI: il mandato conferite a più persone incaricate di operare congiuntamente, non è valido se non viene accettato da tutti e tutti sono obbligati in solido verso il mandante;
- SOSTITUTO DEL MANDATARIO: se il mandatario sostituisce se stesso con altra persona nell’esecuzione del mandato senza essere stato autorizzato dal mandante o senza particolari esigenze, risponde dell’operato della persona scelta. Se il mandante ha autorizzato la sostituzione, il mandatario risponde solo in caso di colpa nella scelta (per esempio nel caso abbia scelto persona non adatta all’operato oggetto del mandato).
- CUSTODIA DELLE COSE E TUTELA DEI DIRITTI: il mandatario è tenuto a custodire con cura le cose che gli sono state consegnate per conto del mandante e a tutelare i diritti di quest’ultimo se le cose presentano dei vizi.
OBBLIGHI DEL MANDANTE
- SOMMINISTRAZIONE MEZZI E RISORSE: il mandante è tenuto a fornire al mandatario i mezzi e le risorse necessarie per l’esecuzione del mandato;
- RIMBORSO SPESE E COMPENSO: il mandante è tenuto a rimborsare al mandatario le spese sostenute nell’esecuzione del mandato comprensive degli interessi dal giorno in cui sono state sostenute e deve pagare al mandatario il compenso pattuito.
- DIRITTO DEL MANDATARIO SUI CREDITI: il mandatario ha diritto di prelazione, sui crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi, rispetto al mandante e ai creditori di quest’ultimo.
ESTINZIONE DEL MANDATO
- SCADENZA O COMPIMENTO: il mandato si estingue quando scade il termine fissato dalle parti nel contratto o quando il mandatario ha compiuto gli atti in esso indicati;
- REVOCA DEL MANDANTE: il mandante può revocare il mandato, sia che esso sia a scadenza o irrevocabile. In entrambi i casi, quando si tratta di MANDATO A TITOLO ONEROSO, il mandante è tenuto al risarcimento del danno a favore del mandatario, salvo che ricorra giusta causa. La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o lo svolgimento degli atti da parte del mandante stesso, comportano la REVOCA TACITA del mandato che ha effetto dal giorno in cui è stata comunicata al mandatario. Se il mandato è stato conferito da più mandanti con un unico atto, la revoca non ha effetto se non è fatta da tutti i mandanti. Se invece il mandato è stato conferito a più mandatari, incaricati di operare congiuntamente, si estingue anche se le cause di estinzione riguardano uno solo dei mandatari.
- RINUNCIA DEL MANDATARIO: il mandatario che rinuncia a compiere gli atti del mandato, senza giusta causa, è tenuto al risarcimento del danno a favore del mandante ad eccezione dei mandati a tempo indeterminato nei quali il mandatario può rinunciare anche senza giusta causa ma dando un congruo preavviso al mandante.
- MORTE O INCAPACITA’ DEL MANDANTE O MANDATARIO: nel caso in cui il mandato si estingua per morte o sopravvenuta incapacità del mandante e il mandatario ha già iniziato a compiere gli atti del mandato, egli deve continuarli se ritiene che il ritardo o la mancata esecuzione possa arrecare danno a terzi. Se le cause riguardano il mandatario, gli eredi che hanno conoscenza del mandato devono avvertire il mandante e intanto compiere gli atti relativi al mandato.concluso l’affare, a meno che egli fosse a conoscenza della loro incapacità ad
- MANCATA CONOSCENZA DELL’ESTINZIONE: gli atti compiuti dal mandatario prima di essere a conoscenza dell’estinzione del mandato, sono validi e producono effetti giuridici nei confronti del mandante e dei suoi eredi.